Cosa succede in caso di mancato pagamento della fornitura?

In caso di mancato pagamento delle bollette entro la scadenza ivi indicata, il Fornitore potrà sospendere la fornitura applicando quanto previsto dall’articolo 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas) e all’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica).

In tali casi, dovranno essere rispettare le seguenti condizioni prima di inviare la richiesta di sospensione al Distributore Locale competente:

  • Invio al Cliente tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) di apposita costituzione in mora indicante il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto (termine ultimo di pagamento);
  • Decorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento, qualora il Cliente non abbia fornito evidenza dell’avvenuto pagamento tramite i canali di comunicazione messi a disposizione, il Fornitore potrà inviare la richiesta di sospensione al Distributore Locale competente (richiesta di sospensione);
  • Per la fornitura di energia elettrica: il termine per la richiesta di sospensione per morosità dovrà essere comunque non inferiore a: i) a 25 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora al Cliente connesso in bassa tensione per il quale, qualora sussistano le condizioni tecniche, è possibile procedere alla riduzione di potenza al 15% della potenza disponibile prima dell’effettiva sospensione; ii) a 40 giorni solari dalla notifica della costituzione in mora al Cliente diverso da quello di cui al precedente punto i).
  • Per la fornitura di gas naturale: il termine per la richiesta di sospensione per morosità dovrà essere comunque non inferiore a 40 giorni solari da quando si è perfezionata la notifica della costituzione in mora nei confronti del cliente finale

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a:

  • 30,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • 20,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo (di 3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura o della riduzione di potenza.

In tali casi, il Cliente non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.