Emergenza Alluvioni

Emergenza Alluvioni

Gentile Cliente, al fine di fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, il Legislatore e l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito, “Arera”) sono intervenuti con la pubblicazione delle Delibere 19 maggio 2023 216/2023/R/COM e 13 giugno 2023 267/2023/R/com e del Decreto Legge n. 61/2023 (anche “Decreto Alluvione”).

Utilità ha recepito i provvedimenti normativi recanti le misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale, disponendo:

  • La sospensione temporanea, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023: i) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro; ii) degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché iii) dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani;
  • Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento la non applicazione, nel periodo di sospensione, della disciplina relativa alle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatisi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. Le disciplina relativa alle sospensioni per morosità di cui al TIMOE e TIMG troverà nuovamente applicazione dopo il predetto termine del 31 agosto 2023;
  • La rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali, ferma la facoltà del cliente di provvedere al pagamento in maniera rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con Utilità. Tale rateizzazione non trova applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a € 50,00.